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ALCOOP-AGL E' COMPARTO DI AGL (AGL , Alleanza Generale del Lavoro (confederazione sindacale dei lavoratori) codice fiscale: 97624870156; atto costitutivo (e statuto) registrato presso l'Agenzia delle Entrate, DP I MILANO-UT di Milano 1, in data 04/06/2012, serie 3, n.7107- sede naz.le: Via Privata Duccio di Boninsegna 21, 20145 Milano, presso A.N.V.G. Associazione Nazionale Volontari di Guerra-Federazione di Milano, tel.3886296743, fax +39/1782736932, Whatsapp 3455242051, e-mail agl.alleanzageneraledellavoro@gmail.com ; e-mail certificata: alleanzageneraledellavoro@pec.it )

martedì 7 ottobre 2014

INCONTRO DI RENZI CON I SINDACATI-MAMMUTH. POLITICAMENTE CORRETTO MA CONCRETAMENTE INUTILE PERCHE' DA TEMPO NON SONO PIU' REALMENTE RAPPRESENTATIVI DI CHI LAVORA MA SOLO DI CHI CAMPA DI TASSE.

Penoso epilogo stamattina di mesi di incomunicabilità. I vertici di CGIL-CISL-UIL-UGL non hanno avuto neppure un'impennata di orgoglio.In pochi minuti è stata sancita la loro inutilità. Il Governo parla un linguaggio di riforme troppo moderno perchè sia recepito da questi ruderi.Andrà di fatto avanti senza di loro, nonostante loro e le future nostalgiche parate, come quella del 25 ottobre, di un regime di concertazione che non esiste più.
L'AGL ritiene che lo Statuto dei Lavoratori, quindi anche l'art. 18, vada modificato in direzione di quanto indicato dal Governo in quanto queste vecchie norme ormai sono dannose sia per chi lavora che per chi il lavoro lo sta cercando.L'ideale sarebbe il sistema americano ma ci rendiamo conto che sarebbe un salto troppo grosso per l'Italia. Certo che (e la Spagna lo dimostra) la direzione per attrarre investimenti è quella e sarebbe bene evitare di perdere tempo, pena l'emigrazione senza ritorno dei lavoratori italiani verso l'estero.Buona l'idea di mettere in busta paga il TFR su base volontaria e giuste le cautele che si stanno adottando per prevenire una crisi finanziaria delle PMI.E bene anche perchè più TFR si sottrae ai Fondi Previdenziali fallimentari di CGIL-CISL-UIL (che non a caso vi si stanno opponendo con insolita veemenza) meglio è. Bravo Renzi a rompere le uova nel paniere della Triplice anche prospettando una legge sulla rappresentanza. E' incostituzionale e truffaldino l'Accordo in materia dei sindacati con Confindustria e il Governo lo deve mandare all'aria.Siamo, sin dai tempi di Sacconi, per lo sviluppo della contrattazione aziendale e territoriale che aderisca meglio alle diverse realtà del Paese e promuova una maggiore produttività. Vanno spazzati via il dumping contrattuale, la falsa cooperazione e lo sfruttamento degli extracomunitari attraverso la fissazione del salario minimo. Il precariato va superato innanzitutto da un punto di vista culturale, passando a un sistema in cui tutti, nessuno escluso, passino da un lavoro all'altro senza traumi o privilegi anacronistici. Le politiche attive del lavoro e la vigilanza dovranno essere trasformate in maniera consequenziale. Così come gli ammortizzatori sociali. Ichino ha ragione nell'individuare nel contratto di ricollocazione una possibile via per superare un sistema di Cassa Integrazione che lega per anni lavoratori a posti di lavoro che non torneranno più.E infine la riforma della Pubblica Amministrazione. Va accelerata con determinazione. I processi avviati da Renzi richiedono risorse ingenti? Benissimo, purchè non vengano aumentate le tasse e sia ridotto il cuneo fiscale. Dove recuperare? Dalla Spending Review che va portata alle estreme conseguenze, riguardo alla macchina pubblica. Occorre, in fretta, equiparare in tutto e per tutto ai lavoratori privati i tre milioni e passa di dipendenti pubblici e, poiché la pacchia è veramente finita, è ora che lo Stato si disfi di ciò che ha di più caro, ossia, di qualche Ministero. Come si fa? Analogamente a quanto accaduto col Teatro dell'Opera di Roma. Ma facciamo presto.

venerdì 1 agosto 2014

UNCI IS BACK! ANNULLATO DAL TAR DEL LAZIO IL DECRETO MINISTERIALE DI REVOCA DEL RICONOSCIMENTO. NEL CONTEMPO IL TRIBUNALE DI LUCCA SOLLEVA LA QUESTIONE DI LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE DELLA NORMA DEL 2007 TESA A FAR FUORI I CCNL UNCI. NONOSTANTE IL MORSO DI ZANONATO E L’IMPEGNO DI DAMIANO, SI RIMATERIALIZZA IL PEGGIOR INCUBO DI POLETTI,LEGACOOP,CONFCOOPERATIVE, CGIL, COLDIRETTI, UNICOOP E SINDACATI DI BASE.

Per leggere la sentenza del TAR Lazio vai al seguente link:  
Per l’ordinanza  del Tribunaledi Lucca:
Avevamo già rilevato, al tempo  della sospensiva, come questo decreto fosse  stato “stranamente” e in maniera “lungimirante” scritto con i piedi dal Ministero dello Sviluppo Economico.Non ci sbagliavamo (in effetti la voce girava da tempo nell’ambiente e tutti sapevano come sarebbe andata a finire).
La realtà dei  lavoratori delle cooperative è nota a tutti: sfruttati e sottopagati. La differenza tra le  Associazioni datoriali nella sostanza è minima. Tutte da decenni tutelano una cooperazione  tale solo di nome. I contratti UNCI sono semplicemente più aderenti alla realtà degli altri, inapplicati per gran parte a beneficio dei comportamenti meno corretti.
Tuttavia far applicare i  propri CCNL nel settore comporta introiti milionari e, alla base del conflitto di anni tra le associazioni, c’è questo. Quindi nè la purezza  della cooperazione nè tanto  meno il benessere dei soci cooperatori. E’ stato un fallimento la legge sul socio lavoratore  del 2001, è una barzelletta la vigilanza ordinaria esercitata in minima parte dal  Ministero per le non associate e demandata alle Centrali per le cooperative loro aderenti. Immaginiamo che razza di controllo possa essere quello in cui il controllore e il controllato coincidano. Però il sistema continua perchè comporta anche qui enormi guadagni.
Zanonato è finito politicamente in coincidenza con quell’obbrobrio di decreto di cui parlavamo. Damiano è stato protagonista di una operazione comica. In pratica, nel 2007,per accontentare il suo elettorato, promuoveva un decreto in aperto aggiramento della Costituzione, inapplicabile in quanto vago ed indeterminato (alludeva a qualcosa che non poteva essere messo per iscritto). Dannosissimo in quanto produttore dei famosi Osservatori Provinciali delle Cooperative. In pratica degli ibridi. Organismi di emanazione sindacale e di parte che volevano spacciarsi per organi di vigilanza pubblici con finalità strumentali: mettere paura  alle cooperative UNCI incentivandole a lasciare l’UNCI e il CCNL applicato pena sanzioni in sede ispettiva. Ridicolo.E Damiano è a capo, in Commissione Lavoro, di quel gruppo di politici legati alla CGIL che sta rallentando e sabotando la riforma del lavoro del governo Renzi, che se lasciata in mano a questi qui rischia di fare la stessa fine dei provvedimenti anti  UNCI.
Da ultimo i sindacati di base, che nella cooperazione più che fare proposte hanno semplicemente aizzato centinaia di lavoratori stranieri in maniera tale da farli picchiare dalla polizia , solo allo scopo di appuntarsi sul petto qualche medaglia per aver condotto lotte radicali di cui mettere i video sui siti.
Come AGL  abbiamo di recente proposto 10 domande al governo Renzi,


 cui attendiamo risposta (non a noi ma nei fatti e nei provvedimenti concreti da adottare). A noi non interessa nulla dell’UNCI, del padronato cooperativo, dei sindacati gialli o conflittuali. A noi basterebbe semplicemente  che i lavoratori delle cooperative iniziassero  ad essere considerati  esseri umani e ad essere trattati come tali.

sabato 12 luglio 2014

COOPERATIVE: LE DIECI DOMANDE DELL'AGL AL GOVERNO-RENZI

DAL SITO DEL QUOTIDIANO “IL GIORNO”


Pagamenti in nero a oltre mille dipendenti, scatta la maxi inchiesta della Finanza

Quattro indagati. Dipendenti che neppure sapevano di essere soci della coperativa per cui lavoravano. Secondo le accuse sarebbero stati pagati stipendi in nero per 4,5 milioni di euro IL VIDEO DELL'OPERAZIONE
di Fabrizio Lucidi
Lodi, 12 luglio 2014 - Bufera su una importante ditta di logistica della Bassa Lodigiana. Nel mirino, due delle cooperative che lavorano all'interno dello stabilimento, a Somaglia. L'inchiesta della Guardia di Finanza è nata nel 2013, dopo una raffica di scioperi degli operai licenziati dopo la sostituzione di cooperative all'interno del polo logistico. Al tempo, alcune sigle sindacali avevano denunciato irregolarità subite da alcuni lavoratori. 
Così, le fiamme gialle hanno voluto vederci chiaro creando una task force investigativa composta da militari del Nucleo di Polizia tributaria e della Compagnia di Lodi, supportata da elementi scelti del Comando provinciale. Quindi, sono scattati pedinamenti e l'audizione riservata di decine di dipendenti delle cooperative; in parallelo, sono state disposte indagini bancarie e i militari sono entrati in forze, più volte, nello stabilimento sia per sequestrare i documenti sia per testare la validità delle risultanze investigative. 
Risultato? Le fiamme gialle hanno scoperto “che molti lavoratori non sapevano di essere formalmente soci della cooperativa che li pagava - fa sapere il Comando - Anomalie che potrebbero configurare gravi ipotesi di reato a carico dei responsabili anche occulti delle apparenti cooperative: emissione di documenti falsi, truffa aggravata ai danni dello Stato”. Tutti fatti segnalati alla Procura. Documenti falsi, perché le cooperative avrebbero emesso a favore dei “dipendenti” buste paga riportanti trasferte in realtà mai avvenute. Tutto – secondo l'accusa – per evitare di pagare le tasse. Chi, fra i lavoratori, si rifiutava si sottostare a queste decisioni sarebbe stato messo all'indice con l'assegnazione dei lavori più pesanti e l'impossibilità di fare ore di straordinario per incrementare lo stipendio. 
Un sistema che – secondo le Fiamme Gialle – avrebbe goduto di impensabili connivenze da parte di alcuni sindacalisti. I formali rappresentanti delle due cooperative (entrambi indagati) avrebbero inoltre ottenuto l'ammissione alla cassa integrazione in deroga per decine di migliaia di ore di lavoro facendo figurare difficoltà economiche che in realtà non c'erano. Perché con quegli stessi soldi pubblici incassati, gli imprenditori avrebbero pagato il lavoro svolto dai dipendenti. Secondo i calcoli della Guardia di Finanza, in questo caso fra il 2010 e il 2013 le aziende avrebbero pagato 4,5 milioni di euro in stipendi in nero, proprio per non far risultare che in realtà le commesse e i carichi di lavoro si erano mantenuti stabili. In altre parole, le coop erano tutt'altro che in crisi,. Eppure, con artifizi contabili e manovre spregiudicate, avrebbero incassato i soldi pubblici della cassa integrazione. Una delle due cooperative aveva perfino ottenuto l'accesso a un finanziamento da 180mila euro da parte della Regione Lombardia per un progetto a beneficio del benessere dei dipendenti, senza però averne i requisiti. Ora sono in corso gli approfondimenti da parte della Procura di Lodi, che ha già iscritto sul registro degli indagati quattro persone.  """""""""


LE DIECI DOMANDE DELL'AGL AL GOVERNO-RENZI


  1. PERCHE' SOLO GDF E CARABINIERI SONO CAPACI DI CONTRASTARE IN ITALIA LE FALSE COOPERATIVE? E Il MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO? E LE REGIONI? E I SERVIZI ISPETTIVI DEL LAVORO?COSA FANNO DA ANNI?
  2. LE COOPERATIVE PAGANO OGNI DUE ANNI ALL'ERARIO O ALLE CENTRALI COOPERATIVE UN ONEROSO “CONTRIBUTO BIENNALE DI REVISIONE”. IN CAMBIO, DOVREBBERO ESSERE VISITATE PERIODICAMENTE DA UN ISPETTORE VERO.LO STATO REVISIONA SOLO IN MINIMA PARTE LE SUE COOPERATIVE, LE CENTRALI CONTROLLANO “AMICHEVOLMENTE” LE LORO. SE QUESTI SONO I RISULTATI, CI DOMANDIAMO: DOVE SONO FINITI I SOLDI PAGATI DALLE COOPERATIVE E OGGI NON E' MEGLIO CHE QUESTI SOLDI RIMANGANO ALLE COOPERATIVE?
  3. COME E' POSSIBILE CHE, RELATIVAMENTE ALLE REVISIONI DELLE CENTRALI COOPERATIVE (SOGGETTI PRIVATI) I CONTROLLORI (LE ASSOCIAZIONI COOPERATIVE) COINCIDANO CON I CONTROLLATI (LE COOPERATIVE ASSOCIATE)?
  4. NEL MONDO COOPERATIVO SONO ATTIVI SINDACATI GIALLI, I CUI CAPI CONTATTANO I PRESIDENTI, VENDONO LORO PACCHETTI DI TESSERE DEL LORO SINDACATO, TESSERE CHE SONO PAGATE DAI DATORI DI LAVORO E ATTRIBUITE AI LAVORATORI STESSI SPESSO A LORO INSAPUTA, ALLO SCOPO DI POTER APPLICARE CONTRATTI PIRATA ED ESTROMETTERE I SINDACATI VERI DALLE TRATTATIVE E RAPPRESENTANZE AZIENDALI. LO STATUTO DEI LAVORATORI VIETA CIO' . PERCHE' I SOGGETTI PREPOSTI NON SANZIONANO TALI COMPORTAMENTI?
  5. E' COSI' DIFFICILE ACCERTARE GLI INTRECCI DI INTERESSI TRA DIRIGENTI E FUNZIONARI PUBBLICI INFEDELI E  COOPERATIVE? BASTEREBBE INCENTIVARE E PREMIARE LE DENUNCE, FONDATE, CHE PROVENISSERO DALL'INTERNO DEGLI UFFICI STESSI, NEI QUALI TUTTI SANNO TUTTO DI OGNUNO
  6. SI STA RIFORMANDO DA ANNI IL DIRITTO DEL LAVORO.E' COSI' COMPLICATO RIVEDERE L'ISTITUTO DELLA TRASFERTA IN MANIERA CHE NE CESSI IL GENERALIZZATO UTILIZZO FRAUDOLENTO CHE TUTTI CONOSCIAMO DA ANNI?
  7. LE PERSONE FISICHE CHE CREANO E SVILUPPANO LE COOPERATIVE SPURIE SONO SPESSO LE MEDESIME DA ANNI, OPERATIVE DAGLI ANNI OTTANTA. PERCHE' NON ISTITUIRE UN “DASPO” PER CHI SI SIA RESO RESPONSABILE DI TALI COMPORTAMENTI NEL MONDO COOPERATIVO?
  8. SE RUBO UNA MELA AL SUPERMERCATO VIENE CHIAMATO IL 113 , VENGO PRESO E SBATTUTO IN GALERA. SE SONO UN DATORE DI LAVORO CHE CON ATTI VIOLENTI (FISICI O MORALI) ROVINO DEI LAVORATORI E LE LORO FAMIGLIE, LA GIUSTIZIA MI PERSEGUE DOPO MOLTO TEMPO E HO BUONE POSSIBILITA' DI FARLA FRANCA. MA INVECE DI AVERE UN ISPETTORATO DEL LAVORO COME L'ATTUALE NON SAREBBE MEGLIO AVERE IN ITALIA UNA POLIZIA DEL LAVORO VERAMENTE CAPACE DI UN PRONTO INTERVENTO?
  9. GLI INVESTITORI STRANIERI NON VENGONO IN ITALIA PERCHE' NON POSSONO FARE QUELLO CHE GLI PARE OPPURE PERCHE' IN ITALIA NON C'E' SERIETA' NEL MONDO DEL LAVORO E SICUREZZA IN REGOLE CHE SIANO APPLICABILI E APPLICATE?
  10. PERCHE' NON VENGONO IMMEDIATAMENTE CHIUSI QUEGLI ENTI BILATERALI CHE PRODUCONO E VENDONO FALSE CERTIFICAZIONI DI CONTRATTI DI APPALTO E DI CONTRATTI DI LAVORO? E' COSI' DIFFICILE INDIVIDUARLI (BASTA CHIEDERE IN GIRO)?

martedì 3 dicembre 2013

COOPERATIVE: IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETA LA FINE DELL'UNCI E DEL FONDO MUTUALISTICO PROMOCOOP

pubblicato sulla gazzetta ufficiale n.275 del 23 nov.2013

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

  Visto l'articolo 45, comma 1, della Costituzione; 
  Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio  dello  Stato  14
dicembre 1947, n. 1577; 
  Visto il decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
18 luglio 1975, pubblicato  per  estratto  nella  Gazzetta 

 Ufficiale
della Repubblica italiana n. 211 dell'8 agosto  1975,  con  il  quale
l'Unione  nazionale  cooperative   italiane   (U.N.C.I.)   e'   stata
riconosciuta   quale   associazione   nazionale   di   rappresentanza
assistenza e tutela del movimento cooperativo, ai  sensi  e  per  gli
effetti degli articoli  4  e  5  del  decreto  legislativo  del  Capo
provvisorio dello Stato n. 1577 del 1947,  e  ne  e'  stato  altresi'
approvato il relativo statuto; 
  Visti gli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 30 luglio  1999,
n. 300 recante la riforma dell'organizzazione del  Governo,  a  norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59,  con  i  quali  si
attribuiscono al Ministero delle attivita' produttive le funzioni  ed
i compiti gia'  di  competenza  del  Ministero  del  lavoro  e  della
previdenza sociale in materia di cooperazione; 
  Visto il decreto-legge 18  maggio  2006,  n.  181,  convertito  con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, ed  in  particolare
l'articolo 1,  comma  12,  il  quale  dispone  che  la  denominazione
«Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni  effetto  e
ovunque  presente,  la  denominazione  «Ministero   delle   attivita'
produttive»  in  relazione  alle  funzioni  gia'  conferite  a   tale
Dicastero; 
  Visto l'articolo 1 del decreto del Presidente della  Repubblica  10
febbraio 2000, n. 361,  recante  norme  per  la  semplificazione  dei
procedimenti di riconoscimento di persone  giuridiche  private  e  di
approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto; 
  Visto l'articolo 3 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 ed
in particolare il comma 7, in  forza  del  quale  il  Ministro  delle
attivita'   produttive   puo'   revocare   il   riconoscimento   alle
Associazioni  nazionali  che  non  sono   in   grado   di   assolvere
efficacemente le proprie funzioni di vigilanza sugli enti cooperativi
associati; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre  2008,
n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero  dello
sviluppo economico; 
  Vista la relazione del Direttore  Generale  per  le  piccole  medie
imprese e gli enti cooperativi, allegata alla nota prot. n. 121080 in
data 17 luglio 2013, con la quale  sono  state  segnalate  perduranti
problematiche   ed   inefficienze   nell'attivita'    di    vigilanza
dell'U.N.C.I. nei confronti delle cooperative  associate,  stante  il
persistere di una conflittualita' interna circa il soggetto  titolato
all'effettiva  rappresentanza  dell'associazione,  manifestata  dalla
nomina di rappresentanti legali eletti in adunanze separate,  indette
di  volta  in  volta  da  organi  oggetto   di   contestazione,   con
deliberazioni impugnate in sede giurisdizionale che hanno determinato
pronunce difformi e non definitive, rese in sede cautelare; 
  Vista la relazione dei Sindaci dell'U.N.C.I. i quali  nel  mese  di
dicembre 2010 avevano segnalato un perdurante  stato  di  immobilita'
dell'attivita' amministrativa dell'Associazione di rappresentanza,  a
seguito del conflitto insorto in seno ai relativi  organi  statutari,
il  quale  non  consentiva  un  andamento  ordinato  della   gestione
amministrativa e associativa, con  conseguente  mancata  approvazione
del bilancio consuntivo 2009 e del bilancio preventivo  2010  nonche'
delle quote associative per l'anno 2010, atti indispensabili  per  il
corretto svolgimento della vita associativa; 
  Viste  le  risultanze  dell'attivita'  di  vigilanza   svolta   dal
Ministero nei confronti  dell'Associazione  nell'anno  2011,  che  ha
confermato  irregolarita'  gestionali   consistenti   nella   mancata
approvazione di bilanci, nelle intervenute  modifiche  statutarie  in
contrasto con le indicazioni ministeriali, nelle  ricorrenti  carenze
nella redazione dei  verbali  di  revisione  da  parte  dei  revisori
incaricati dall'U.N.C.I.; 
  Viste  le  diffide  rivolte  all'U.N.C.I.  a   disporre   specifici
correttivi   nell'organizzazione   dell'attivita'   revisionale,   da
attuarsi  mediante  programmazione  e  realizzazione   di   attivita'
formativa e di aggiornamento dei revisori, in esito alle  quali  sono
pervenute   risposte   contrastanti   dai   diversi   soggetti    che
rivendicavano, contemporaneamente ed in conflitto  tra  di  loro,  la
titolarita'    della    qualita'     di     legale     rappresentante
dell'Associazione; 
  Preso atto della corrispondenza intercorsa  con  la  Prefettura  di
Roma  -  Ufficio  territoriale  del  Governo,  la  quale  attesta  il
perpetuarsi  della  situazione  di  forte  conflitto,   dovuto   alle
contrapposte richieste di iscrizione,  quale  rappresentante  legale,
nel registro  prefettizio  delle  persone  giuridiche,  da  parte  di
soggetti diversi, legittimati a seguito di successive  pronunce,  non
definitive e non univoche, rese dal  Tribunale  Civile  di  Roma.  In
particolare,  nel  solo  ultimo  anno  risulta  che  sulla  base   di
successive  assemblee  congressuali  e  di   distinti   provvedimenti
giudiziali la Prefettura di Roma  ha  proceduto  ad  iscrivere  quale
presidente legale rappresentante prima il Cav. Pasquale Amico, poi il
Sig. Cosimo Mignogna, successivamente il Cav. Pasquale  Amico  e,  da
ultimo, in data 29 settembre 2013, il Sig. Cosimo Mignogna; 
  Vista la nota del  Sindacato  FE.S.I.C.A.,  pervenuta  in  data  13
settembre 2012, con la quale si segnala  al  Ministero  l'assenza  di
certezze circa l'effettiva titolarita'  della  rappresentanza  legale
dell'U.N.C.I., ribadita con successiva nota  dello  stesso  Sindacato
del  15  marzo  2013,  con  la  quale  si  rinnova  la  richiesta  di
chiarimenti sul soggetto titolato a rappresentare  l'Associazione  in
giudizio,  nel  procedimento  di  opposizione  al  licenziamento   di
dipendenti in servizio presso la sede nazionale di U.N.C.I.; 
  Tenuto conto delle segnalazioni e richieste di chiarimenti  rivolte
al Ministero, provenienti da enti di natura pubblica e privata presso
i  quali  l'U.N.C.I.  ha  designato  propri   rappresentanti,   circa
l'effettivita'    della    carica    di     rappresentante     legale
dell'Associazione  medesima,  stanti  le  contrastanti   affermazioni
provenienti da soggetti che assumono di essere titolati; 
  Preso atto delle numerose pronunce  rese  dal  Tribunale  di  Roma,
dalle  quali  emerge  un  insanabile  conflitto  e  la  non   univoca
individuazione  del  rappresentante  legale   dell'U.N.C.I.   ed   in
particolare: 
  - ordinanza 27  aprile  2012,  la  quale  rinvia  alla  inevitabile
convocazione  dell'assemblea   degli   associati   l'adozione   delle
decisioni necessarie per risolvere le  problematiche  verificatesi  e
ripristinare un regolare sistema amministrativo; 
  - ordinanza  collegiale  19  giugno  2012  la  quale  riconosce  la
validita' della costituzione in giudizio dell'UNCI nella persona  del
rappresentante legale p.t. Pasquale Amico; 
  - ordinanza 27 luglio 2012,  giudice  dott.ssa  Buonocore,  con  la
quale e' stato ingiunto al prof. Paolo Galligioni di "immettere Amico
Pasquale,  quale  neo   nominato   presidente   dell'U.N.C.I.   nella
disponibilita' della documentazione e dei beni  di  pertinenza  della
predetta associazione e di consentire allo stesso il  libero  accesso
alla sede dell'Ente, per l'espletamento delle funzioni di pertinenza;
astenersi dal compimento di atti ed attivita' riservate, per legge  o
per statuto, al Presidente dell'U.N.C.I. o ad  altro  diverso  organo
dell'Associazione;  astenersi  dalla  spendita  della   qualita'   di
presidente dell'U.N.C.I. nei rapporti con gli associati ed i terzi"; 
  - ordinanza 16 novembre 2012, giudice dott. Scerrato, con la  quale
e'  stata  rigettata  l'istanza   di   sospensione   della   delibera
congressuale del 24  marzo  2012  che  ha  eletto  il  Cav.  Amico  a
Presidente  dell'U.N.C.I.,  confermata   con   successiva   ordinanza
collegiale del 6 febbraio 2013; 
  - ordinanza del 10 gennaio 2013, giudice dott.ssa Dell'Orfano,  che
ha dichiarato la piena regolarita' di tutti gli  atti  prodromici  al
congresso del 24 marzo 2012, riguardante l'elezione del Cav. Pasquale
Amico quale presidente e legale rappresentante dell'U.N.C.I.; 
  - sentenza n. 16217 dell'11 giugno  2013,  depositata  in  data  22
luglio 2013, con la quale il Tribunale di Roma - III Sezione  Civile,
ha accertato che lo statuto dell'U.N.C.I. da applicare e' quello  del
2000, dichiarando  altresi'  nulla  la  deliberazione  del  Consiglio
Generale U.N.C.I. del  23  giugno  2010  con  cui  venne  fissata  la
convocazione del Congresso nazionale straordinario  dell'Associazione
ed approvato il relativo  regolamento  congressuale.  Sulla  base  di
detto provvedimento giudiziale e del congresso straordinario  del  15
luglio 2013, la Prefettura di Roma ha  provveduto  ad  iscrivere  nel
registro delle persone giuridiche il  signor  Mignogna  Cosimo  quale
presidente e legale rappresentante dell'U.N.C.I.; 
  - ordinanza del Tribunale Civile  di  Roma,  Sezione  III,  giudice
dott.ssa Libri, del 29 luglio 2013 con  la  quale  e'  stata  in  via
preliminare rilevata l'infondatezza della  eccezione  di  difetto  di
legittimazione passiva dell'U.N.C.I., rappresentata dal  Cav.  Amico,
sul presupposto della spettanza a costui della carica  di  presidente
dell'U.N.C.I., a seguito dell'elezione del 24 marzo 2012; 
  Vista la comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca di cui
alla nota prot. n. 145274 in data 6 settembre 2013; 
  Valutate  le  argomentazioni   formulate   mediante   deposito   di
documentazione prodotta nel corso  della  accordata  audizione  delle
parti controinteressate svoltasi in data 18 settembre 2013; 
  Vista la successiva nota prot. n. 161545 in data 3 ottobre 2013 con
la quale l'Amministrazione ha comunicato la  sospensione  per  trenta
giorni, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990,
n. 241 del termine finale del procedimento di revoca; 
  Preso atto altresi' che, successivamente alla comunicazione  del  3
ottobre  2013,  inerente  la  sospensione  del  termine  finale   del
procedimento di revoca, in data  18  ottobre  2013  veniva  richiesto
all'U.N.C.I.  un  aggiornamento  di  notizie  circa  l'attivita'   di
vigilanza svolta; 
  Preso  atto  che  nel  corso  del  procedimento  di  verifica   dei
presupposti per la revoca,  il  Cav.  Amico  ha  ribadito  l'avvenuta
assegnazione di 3.403 incarichi di  revisione  cooperativa  nell'anno
2013, con la conclusione di solo 296 di essi, ed il Sig. Mignogna  ha
dichiarato di aver autonomamente disposto  l'effettuazione  di  circa
1.500  revisioni  cooperative  dietro   segnalazione   degli   uffici
regionali dell'Associazione, restando dunque  acclarata  l'incertezza
sulla  individuazione  della  carica  di  presidente  e  di  soggetto
legittimato all'attribuzione degli incarichi di revisione; 
  Ritenuto che la  predetta  incertezza  sulla  individuazione  della
carica di presidente e di soggetto legittimato all'attribuzione degli
incarichi di revisione incide sul corretto svolgimento dell'attivita'
revisionale con possibili ripercussioni sugli esiti della stessa; 
  Valutate le dichiarazioni e le osservazioni che le due parti  hanno
reso negli incontri  tenuti  presso  la  Direzione  generale  per  le
piccole e medie imprese e gli enti cooperativi, attraverso  le  quali
e' stata ribadita  da  un  lato  l'impossibilita'  di  una  soluzione
stragiudiziale del perdurante conflitto, dall'altra la riproposizione
dello sdoppiamento delle strutture sociali ed  amministrative,  fatti
questi che rappresentano un evidente ostacolo alla corretta e  serena
gestione del rapporto associativo e revisionale  con  le  cooperative
aderenti; 
  Considerato che tale perdurante incertezza nella titolarita'  della
"governance"  associativa  ostacola  l'efficace   svolgimento   della
attivita' revisionale nei confronti degli enti cooperativi  associati
e le relazioni con i soggetti istituzionali che  hanno  rapporti  con
l'U.N.C.I.; 
  Preso atto che a causa della  conflittualita'  interna  sono  state
fissate due distinte sedi sociali, ubicate  in  luoghi  diversi,  con
conseguente indeterminatezza ai fini delle comunicazioni, notifiche e
rapporti istituzionali; 
  Considerato che la revoca del  riconoscimento  costituisce  l'unico
provvedimento previsto dalla legge come  adottabile  da  parte  della
Amministrazione,  in  presenza   di   presupposti   incidenti   sullo
svolgimento corretto ed efficiente della  attivita'  revisionale  nei
confronti delle societa' cooperative aderenti; 
  Ritenuto che sussistono i presupposti di fatto  e  di  diritto  per
l'adozione,  ai  sensi  dell'articolo  3,  comma   7,   del   decreto
legislativo 2 agosto 2002 n. 220, del  provvedimento  di  revoca  del
riconoscimento dell'associazione U.N.C.I.,  atteso  che  la  medesima
Associazione  non  risulta  essere  piu'  in   grado   di   assolvere
efficacemente alle  funzioni  di  vigilanza  sugli  enti  cooperativi
associati, ad essa demandate; 
  Considerato che  il  suddetto  riconoscimento  e'  intervenuto  con
decreto ministeriale 18 luglio 1975, adottato  ai  sensi  e  per  gli
effetti degli articoli  4  e  5  del  decreto  legislativo  del  Capo
provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577,  rilevando  dunque
sia ai fini della legittimazione allo svolgimento  dell'attivita'  di
vigilanza sia ai fini dell'acquisto della personalita' giuridica; 
  Considerate le sopravvenute modifiche  normative  (articolo  1  del
decreto del Presidente della Repubblica 10  febbraio  2000,  n.  361,
recante  norme   per   la   semplificazione   dei   procedimenti   di
riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione  delle
modifiche dell'atto costitutivo e dello  statuto  e  articolo  3  del
decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220) le quali circoscrivono  il
riconoscimento da parte di questo Ministero alla sola  legittimazione
allo svolgimento dell'attivita' di vigilanza; 
  Considerato che il presente provvedimento di revoca incide su di un
riconoscimento, avvenuto in epoca antecedente alle suddette modifiche
normative, che  ha  rivestito  la  duplice  inscindibile  valenza  di
legittimazione allo svolgimento  dell'attivita'  di  vigilanza  e  di
acquisto della personalita' giuridica, e dunque deve valere per  ogni
effetto conseguente allo stesso riconoscimento; 
  Visto l'articolo 11, comma 1, della legge 31 gennaio 1992,  n.  59,
il quale prevede che le  associazioni  nazionali  di  rappresentanza,
assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai  sensi
dell'articolo 5 del citato decreto legislativo del  Capo  provvisorio
dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni,  e
quelle riconosciute in base a leggi  emanate  da  regioni  a  statuto
speciale possono costituire fondi mutualistici per la promozione e lo
sviluppo della cooperazione, i quali  possono  essere  gestiti  senza
scopo di lucro da societa'  per  azioni  o  da  associazioni  e  sono
alimentati ed incrementati ai sensi dei commi  4  e  5  del  medesimo
articolo 11; 
  Considerato che l'U.N.C.I.  ha  costituito  un  fondo  mutualistico
gestito da Fondo per la promozione e lo sviluppo della cooperazione -
Promocoop S.p.A.; 
  Ritenuto di dover disporre circa gli  aspetti  conseguenziali  alla
revoca del riconoscimento dell'U.N.C.I.; 

                               Decreta 

                               Art. 1 

  1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 7,  del  decreto  legislativo  2
agosto 2002, n. 220, e' revocato ad ogni  effetto  il  riconoscimento
dell'Unione  nazionale   cooperative   italiane   (U.N.C.I.),   quale
associazione nazionale  di  rappresentanza  e  tutela  del  movimento
cooperativo, di cui al  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
previdenza sociale 18 luglio 1975, adottato ai sensi degli articoli 4
e 5 del decreto legislativo  del  Capo  provvisorio  dello  Stato  14
dicembre 1947, n. 1577. 

                               Art. 2 

  1. A far data dalla pubblicazione del presente decreto,  l'U.N.C.I.
non  e'  piu'  legittimato  a  ricevere  alcun  versamento   di   cui
all'articolo 8 del decreto legislativo  del  Capo  provvisorio  dello
Stato n. 1577 del  1947,  a  titolo  di  contributo  per  l'attivita'
revisionale da parte delle cooperative  e  degli  enti  mutualistici,
quali individuati ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n.
220 del 2002. 
  2.  A  far  data  dalla  suddetta  pubblicazione,  all'associazione
U.N.C.I. e' fatto  divieto  di  accettare  versamenti  relativi  alle
fattispecie di cui al comma 1, pena le responsabilita'  configurabili
alla stregua della normativa vigente. 
  3.  Con  successivo  provvedimento  saranno  stabiliti  criteri   e
modalita'  per  la  definizione  dei  rapporti  pendenti  e  per   la
individuazione delle risorse  residue,  acquisite  per  le  attivita'
revisionali, da versare al Bilancio entrata dello Stato, Capo  XVIII,
Capitolo 3592. 

Art. 3 

  1. A far data dalla pubblicazione del presente  decreto,  cessa  la
legittimazione della societa' Fondo per la promozione e  lo  sviluppo
della  cooperazione  -  Promocoop  S.p.A.,  che  gestisce  il   fondo
mutualistico costituito dall'U.N.C.I. ai sensi dell'articolo 11 della
legge 31 gennaio 1992, n. 59, ad accettare versamenti  e  devoluzioni
di cui al medesimo  articolo  11,  commi  4  e  5,  rivenienti  dalle
societa' cooperative e dagli enti mutualistici quali  individuati  ai
sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 220 del 2002. 
  2. A far data dalla suddetta pubblicazione, alla societa' Fondo per
la promozione e lo sviluppo della cooperazione - Promocoop S.p.A.  e'
fatto divieto di accettare versamenti  e  devoluzioni  relativi  alle
fattispecie di cui al comma 1, pena le responsabilita'  configurabili
alla stregua della normativa vigente. 
  3.  Con  successivo  provvedimento  saranno  stabiliti  criteri   e
modalita'  per  la  definizione  dei  rapporti  pendenti  e  per   la
individuazione delle risorse residue, acquisite per le  finalita'  di
cui al citato articolo 11,  da  versare  al  Bilancio  entrata  dello
Stato, Capo XVIII, Capitolo 3592. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
  Avverso il presente provvedimento  e'  ammesso,  entro  60  giorni,
ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale amministrativo regionale
per il Lazio ovvero,  entro  120  giorni,  ricorso  straordinario  al
Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 1199 del 1971. 
    Roma, 22 novembre 2013 

                                                Il Ministro: Zanonato