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venerdì 14 settembre 2012

gli affidamenti a cooperative sociali - DETERMINAZIONE 1 agosto 2012 -AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Ecco il testo integrale:


AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E

FORNITURE

DETERMINAZIONE 1 agosto 2012

Linee guida per gli affidamenti a cooperative sociali ai sensi

dell'art. 5, comma 1, della legge n. 381/1991. (Determinazione n.3).

(12A08972)




Premessa

L'art. 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 dispone che

gli enti pubblici possano stipulare convenzioni con le cd.

cooperative sociali di tipo B, finalizzate alla fornitura di

determinati beni e servizi - diversi da quelli socio-sanitari ed

educativi - in deroga alle procedure di cui al d.lgs. 12 aprile 2006,

n. 163 (nel seguito, Codice dei contratti), purche' detti affidamenti

siano di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria.

La previsione, tesa alla promozione ed all'integrazione sociale,

costituisce concreta attuazione di quanto stabilito dall'art. 45

della Costituzione, secondo cui la Repubblica riconosce la funzione

sociale della cooperazione a carattere di mutualita' e senza fini di

speculazione privata e ne promuove e favorisce l'incremento con i

mezzi piu' idonei, assicurandone, con opportuni controlli, il

carattere e le finalita'. E' da rimarcare, altresi', come gli

affidamenti in deroga alle cooperative sociali di tipo B si

collochino in un contesto normativo, nazionale ed europeo, sempre

piu' attento all'integrazione di aspetti sociali nella

contrattualistica pubblica.

La Commissione europea si e' pronunciata piu' volte in materia,

ponendo in rilievo, gia' nella comunicazione interpretativa del 15

ottobre 2001, le possibilita' in tal senso offerte dal diritto

comunitario. Le direttive 17/2004/CE e 18/2004/CE hanno, poi,

previsto la possibilita' di integrare i criteri sociali nelle

specifiche tecniche, nei criteri di selezione, nei criteri di

aggiudicazione e nelle condizioni di esecuzione dell'appalto,

giungendo a consentire l'indizione di appalti riservati, in presenza

di determinate condizioni, a laboratori protetti o l'esecuzione del

contratto nel contesto di programmi di lavoro protetti. Tali

disposizioni sono state recepite nel Codice dei contratti e nel

Regolamento attuativo adottato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (in

particolare, si vedano gli artt. 52 e 69 del Codice dei contratti).

Nell'ottobre del 2010, inoltre, la Commissione ha pubblicato la

"Guida alla considerazione degli aspetti sociali negli appalti

pubblici", ribadendo, con indicazioni operative ed esempi, la valenza

strategica dell'integrazione di aspetti sociali nelle procedure di

affidamento di contratti pubblici, anche nel contesto della prossima

riforma delle direttive appalti. Si rammenta, infine, la

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio,

al Comitato economico e sociale europeo ed al Comitato delle Regioni

del 25 ottobre 2011, "Iniziativa per l'imprenditoria sociale -

Costruire un ecosistema per promuovere le imprese sociali al centro

dell'economia e dell'innovazione sociale", che, come parte della

Strategia Europa 2020 e delle diverse iniziative correlate, definisce

le imprese sociali come quelle per le quali l'obiettivo sociale o

socio-culturale di interesse comune e' la ragion d'essere dell'azione

commerciale ed i cui utili sono principalmente reinvestiti nel

perseguimento di tale obiettivo. Il Codice dei contratti prevede, al

riguardo, che il principio di economicita' possa essere subordinato,

entro i limiti consentiti dalla vigente normativa, ai criteri,

previsti dal bando, ispirati a esigenze sociali, nonche' alla tutela

della salute e dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo

sostenibile (art. 2, comma 2).

Di recente, anche questa Autorita' ha sottolineato, con la

determinazione n. 7 del 24 novembre 2011, l'importanza delle

considerazioni sociali nell'utilizzo del criterio dell'offerta

economicamente piu' vantaggiosa per l'aggiudicazione di contratti di

servizi e forniture.

L'Autorita' ha condotto alcune indagini di settore sull'applicazione

del citato art. 5, comma 1, della legge n. 381/1991, dalle quali e'

emersa la necessita' di fornire alle stazioni appaltanti chiarimenti

in ordine alle modalita' di affidamento delle convenzioni.

E' stata quindi esperita una consultazione degli operatori e delle

istituzioni coinvolte (i relativi documenti sono consultabili

all'indirizzo:

http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/Consultazio

niOnLine) propedeutica all'emanazione delle presenti linee guida.

1. Ambito di applicazione soggettivo

Possono stipulare le convenzioni ex art. 5 della legge n. 381/1991

tutti gli enti pubblici, compresi quelli economici e le societa' a

partecipazione pubblica.

Soggetti beneficiari delle convenzioni di inserimento lavorativo, per

contro, sono esclusivamente le cd. cooperative sociali di tipo "B",

come definite dall'art. 1, comma 1, lettera b).

La citata legge n. 381/1991 individua, infatti, due distinte

tipologie di cooperative:

- cooperative di tipo A: nell'esercizio dell'attivita' di gestione

dei servizi socio-sanitari ed educativi sono rivolte ad arrecare

beneficio a persone bisognose di intervento in ragione dell'eta',

della condizione familiare, personale o sociale.

- cooperative di tipo B: svolgono attivita' diverse (agricole,

industriali, commerciali o di servizi), finalizzate all'inserimento

lavorativo di persone svantaggiate.

Le cooperative sociali di tipo B, per l'applicazione del comma in

questione, devono avere in organico almeno il 30 per cento dei

lavoratori (soci o non) costituito da persone svantaggiate, come

prescritto dall'art. 4 della stessa legge, secondo cui sono

considerati tali "gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex

degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in

trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i

minori in eta' lavorativa in situazioni di dificolta' familiare, le

persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i

condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla

detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della

legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Si

considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del

Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il

Ministro della sanita', con il Ministro dell'interno e con il

Ministro per gli affari sociali".

Possono stipulare le convenzioni anche consorzi di cooperative

sociali (art. 8), purche' costituiti almeno al 70 per cento da

cooperative sociali ed a condizione che le attivita' convenzionate

siano svolte esclusivamente da cooperative sociali di inserimento

lavorativo.

L'iscrizione all'albo regionale, effettuata sulla base della

ricorrenza di un insieme di elementi concernenti la capacita'

professionale ed economico finanziaria delle cooperative sociali, e'

condizione necessaria per la stipula delle convenzioni, per le

cooperative sociali aventi sede in Italia ed i loro consorzi (cfr.

parere AVCP n. 40 del 2 aprile 2009).

Va precisato che, laddove tale albo non sia stato istituito, le

cooperative sociali devono, comunque, attestare il possesso dei

requisiti previsti dai citati articoli 1 e 4 della legge n. 381/1991.

In base alle previsioni del comma 2 dell'art. 5, nel rispetto del

principio di non discriminazione, possono richiedere di

convenzionarsi con gli enti pubblici italiani anche analoghi

operatori aventi sede negli altri Stati membri, che siano in possesso

di requisiti equivalenti a quelli richiesti per l'iscrizione all'albo

e siano iscritti nelle liste regionali di cui al comma 3 del medesimo

articolo, con facolta', in alternativa, di dare dimostrazione,

mediante idonea documentazione, del possesso dei requisiti stessi (e,

quindi, la presenza del 30 per cento di persone svantaggiate nella

compagine lavorativa).

Da ultimo, si rileva che le Regioni devono rendere noti annualmente,

attraverso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione

europea, i requisiti e le condizioni richiesti per la stipula delle

convenzioni, nonche' le liste regionali degli organismi che ne

abbiano dimostrato il possesso alle competenti autorita' regionali

(art. 5, comma 3).

2. L'oggetto e la durata della convenzione

L'oggetto delle convenzioni con le cooperative sociali di tipo B e'

definito dall'art. 5, comma 1, della legge n. 389/1991, secondo cui

le stesse possono essere stipulate per la "fornitura di beni e

servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo

stimato al netto dellI'VA sia inferiore agli importi stabiliti dalle

direttive comunitarie in materia di appalti pubblici purche' tali

convenzioni siano finalizzate a creare opportunita' di lavoro per le

persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1".

Le forniture di beni e servizi oggetto della convenzione rientrano

nella piu' generale fattispecie di contratto di appalto (cfr., sul

punto, determinazione AVCP n. 4 del 7 luglio2011). Tuttavia,

l'oggetto della convenzione non si esaurisce nella mera fornitura di

beni e servizi, ma e' qualificato dal perseguimento di una peculiare

finalita' di carattere sociale, consistente nel reinserimento

lavorativo di soggetti svantaggiati: proprio in ragione di tale

finalita', e' prevista, limitatamente alle procedure di affidamento,

la deroga alle regole ordinarie dettate dal Codice dei contratti per

gli appalti sotto soglia. Occorre, pertanto, che il profilo del

reinserimento lavorativo, unitamente al successivo monitoraggio dello

stesso in termini quantitativi e qualitativi, sia posto al centro

della convenzione e, a monte, della determina a contrarre adottata

dalla stazione appaltante ex art. 11, comma 2, del Codice dei

contratti.

Stante il dettato normativo, l'art. 5 trova applicazione in caso di

fornitura di beni e servizi: conseguentemente, benche' lo spettro

delle attivita' che possono essere svolte dalle cooperative sociali

di tipo B sia piu' ampio (cfr. art. 1, comma 1, legge n. 381/1991),

l'oggetto della convenzione non puo' essere costituito

dall'esecuzione di lavori pubblici ne' dalla gestione di servizi

pubblici locali di rilevanza economica (in tal senso, cfr. C.d.S., 6

ottobre 2011, n. 1466; C.d.S., sez. V, 11 maggio 2010, n. 2829).

L'utilizzo dello strumento convenzionale e', quindi, ammesso per la

fornitura di beni e servizi strumentali, cioe' svolti in favore della

pubblica amministrazione e riferibili ad esigenze strumentali della

stessa. Occorre tuttavia precisare che l'attivita' delle cooperative

di tipo B puo' riguardare servizi diversi da quelli strumentali,

nell'ambito di specifici appalti, nel caso in cui il servizio

all'utenza sia espletato direttamente dalla stazione appaltante.

Come rilevato, in base al comma 1 dell'art. 5 della legge n.

381/1991, le convenzioni sono "finalizzate a creare opportunita' di

lavoro per le persone svantaggiate di cui all'art. 4, comma 1".

Sebbene l'aspetto del reinserimento lavorativo non sia chiaramente

disciplinato dalla legge n. 381/1991, si registra, nella prassi,

l'utilizzo di programmi di reinserimento personalizzati per ciascun

soggetto svantaggiato che presti servizio nell'ambito dell'appalto

affidato con convenzione ex art. 5. Sicche' occorre chiarire cosa

deve intendersi per "reinserimento lavorativo". In proposito, si

evidenzia che i relativi percorsi dovrebbero, ove possibile, avere

l'effetto di consentire ai soggetti interessati di potersi collocare

autonomamente nel mercato del lavoro.

Per altro verso, deve ritenersi che il programma di recupero e

reinserimento lavorativo delle persone svantaggiate possa essere

oggetto di specifica valutazione nell'ambito del criterio

dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, quale parte integrante

del progetto tecnico. In linea piu' generale, nella determinazione n.

7/2011, e' stato osservato che il criterio dell'offerta

economicamente piu' vantaggiosa puo' consentire di attribuire rilievo

ad elementi oggettivi, legati alla realizzazione di particolari

obiettivi, di valenza non economica, purche' siano collegati

all'oggetto dell'appalto e consentano di effettuare una valutazione

degli offerenti sulla base dei relativi criteri economici e

qualitativi, considerati nell'insieme allo scopo di individuare le

offerte che presentano il miglior rapporto qualita'/prezzo. Con

specifico riguardo all'utilizzo di criteri a valenza sociale per

l'affidamento di servizi e forniture, l'articolo 283, comma 2, del

Regolamento stabilisce che, al fine della determinazione dei criteri

di valutazione delle offerte, le stazioni appaltanti hanno la

facolta' di concludere protocolli di intesa o protocolli di intenti

con soggetti pubblici con competenze in materia di ambiente, salute,

sicurezza, previdenza, ordine pubblico, nonche' con le organizzazioni

sindacali e imprenditoriali, al fine di attuare, nella loro concreta

attivita' di committenza, il principio di cui all'articolo 2, comma 2

ed all'articolo 69 del Codice dei contratti.

La finalita' del reinserimento lavorativo deve essere coniugata con

la necessita' che la durata delle convenzioni non superi un limite

temporale ragionevole, avuto riguardo all'oggetto della convenzione

medesima. Le amministrazioni, pertanto, devono definire adeguatamente

la durata delle convenzioni, affinche' non sia di fatto preclusa ad

altre cooperative la possibilita' di presentare domanda di

convenzionamento, nonche' verificare che gli obiettivi stabiliti

siano effettivamente perseguiti ed attuati.

Il ricorso agli affidamenti ex art. 5 della legge n. 381/1991

presuppone che sussista un interesse della stazione appaltante

all'acquisizione di servizi e forniture riconducibili alla lettera b)

dell'art. 1 della medesima legge e che l'importo di ciascun

affidamento sia effettivamente contenuto entro la soglia di rilevanza

comunitaria, in seguito alle modifiche apportate al primo comma

dell'art. 5 dall'art. 20 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

Il rinvio alle soglie comunitarie operato dalla legge n. 381/1991 ha

natura dinamica e, pertanto, e' attualmente riferito alle soglie

previste dal Regolamento (UE) n. 1251/2011 della Commissione del 30

novembre 2011. Agli affidamenti in parola si applica il metodo

comunitario di calcolo del valore stimato dell'appalto, come recepito

dall'art. 29 del Codice dei contratti; quest'ultimo, infatti,

disciplina anche i contratti che presentano carattere di regolarita'

o che sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato

periodo.

3. Le modalita' di affidamento della convenzione

In ordine alle concrete modalita' di affidamento della convenzione,

alla stipula si addiviene nel rispetto delle legislazioni regionali

applicabili, le quali devono essere, tuttavia, coerenti con la

legislazione nazionale.

In merito, occorre, rammentare quanto evidenziato dalla

giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Lazio Roma, sez. III quater, 9

dicembre 2008, n. 11093; n. 3767 del 26 aprile 2012), secondo cui non

puo' ammettersi che l'utilizzo dello strumento convenzionale si

traduca in una deroga completa al generale obbligo di confronto

concorrenziale, giacche' l'utilizzo di risorse pubbliche impone il

rispetto dei principi generali della trasparenza e della par

condicio.

Si suggerisce, pertanto, che, nell'ambito della programmazione

dell'attivita' contrattuale per l'acquisizione di beni e servizi (a

prescindere dall'avvenuta adozione del programma facoltativo di cui

all'art. 271 del Regolamento), l'ente individui le esigenze di

approvvigionamento di beni e servizi che possono essere soddisfatte

mediante le convenzioni ex art. 5 della legge n. 381/1991. E' poi

possibile procedere alla pubblicazione, sul proprio profilo

committente, di un avviso pubblico, atto a rendere nota la volonta'

di riservare parte degli appalti di determinati servizi e forniture

alle cooperative sociali di tipo B, per le finalita' di reinserimento

lavorativo di soggetti svantaggiati. In applicazione dei generali

principi di buona amministrazione, economicita', efficacia e

trasparenza (oltre che, in alcuni casi, di specifiche disposizioni di

legge regionale), l'ente, ove sussistano piu' cooperative interessate

alla stipula della convenzione, promuove l'esperimento di una

procedura competitiva di tipo negoziato tra tali soggetti. In tali

casi, nella lettera di invito, l'ente specifica gli obiettivi di

inserimento sociale e lavorativo che intende perseguire mediante la

stipula della convenzione ed i criteri in base ai quali verranno

comparate le diverse soluzioni tecniche presentate da parte delle

cooperative.

Dal tenore letterale del comma 1 dell'art. 5 della legge n. 381/1991

e dal rinvio ivi contenuto alle soglie comunitarie, emerge che

l'ambito della deroga al Codice dei contratti e' limitato alle sole

procedure di aggiudicazione. E' quindi applicabile la disciplina

dettata dal Codice dei contratti e dal Regolamento attuativo sia per

quanto attiene ai requisiti di partecipazione ed alle specifiche

tecniche sia per l'esecuzione delle prestazioni, nonche' con riguardo

agli obblighi di comunicazione nei confronti dell'Autorita'.

Si rammenta che anche in caso di importi di valore inferiore alle

soglie comunitarie, eventuali limitazioni territoriali - che

configurassero il possesso della sede legale nel territorio comunale

come condizione ostativa all'accesso al confronto concorrenziale -

possono porsi in contrasto con il principio di parita' di trattamento

di cui all'articolo 3 della Costituzione e con la normativa

comunitaria, come gia' rilevato dall'Autorita' (si veda, ad esempio,

le deliberazione n. 45/2010 e, con specifico riferimento agli

affidamenti di valore inferiore alle soglie comunitarie, il

comunicato del Presidente dell'Autorita' del 20 ottobre 2010 "Bandi

di gara e limitazioni di carattere territoriale").

Come rilevato, mentre la scelta del contraente puo' avvenire anche in

deroga alla disciplina del Codice dei contratti e del Regolamento, la

fase dell'esecuzione delle prestazioni oggetto di convenzione resta

sottoposta a tutte le norme non espressamente derogate e, in

particolare, alle disposizioni che regolano gli appalti di servizi e

forniture sotto soglia, in ossequio a quanto previsto dall'art. 121

del Codice dei contratti.

Quanto ai controlli da esperirsi in corso di esecuzione, essi

concernono, in primo luogo, il permanere delle condizioni che

legittimano l'applicazione dell'art. 5 della legge n. 381/1991, tra

le quali, ad esempio, l'iscrizione al registro regionale di cui

all'art. 9, sul presupposto che venga rispettato quanto previsto

dall'art. 4, comma 2, della medesima legge. E' necessario che,

nell'ambito delle verifiche di conformita' in corso di esecuzione, la

stazione appaltante accerti la persistenza della predetta condizione

e - in caso di esito negativo - adotti le conseguenti determinazioni

(risoluzione della convenzione e dei contratti conseguentemente

stipulati, comunicazione all'albo ai fini della cancellazione). In

secondo luogo, occorre verificare il concreto perseguimento della

finalita' di reinserimento lavorativo; al riguardo si suggerisce alle

stazioni appaltanti, laddove possibile, di indicare il numero o la

percentuale di lavoratori svantaggiati da impiegare nella

convenzione, al fine di consentire le necessarie verifiche circa il

corretto svolgimento del progetto di reinserimento lavorativo.

Per completezza, e' opportuno rammentare che, ai sensi dell'articolo

art. 52 del Codice dei contratti, le stazioni appaltanti, fatte salve

le norme vigenti sulle cooperative sociali e sulle imprese sociali,

possono riservare la partecipazione alle procedure di gara, anche per

appalti sopra soglia comunitaria, a laboratori protetti nel rispetto

della normativa vigente, o riservarne l'esecuzione nel contesto di

programmi di lavoro protetti quando la maggioranza dei lavoratori

interessati e' composta di disabili i quali, in ragione della natura

o della gravita' del loro handicap, non possono esercitare

un'attivita' professionale in condizioni normali. Come osservato

nella determinazione n. 2 del 23 gennaio 2008, "Indicazioni operative

sugli appalti riservati", l'art. 52 e la legge n. 381/1991 si muovono

in ambiti distinti, ma cio' non esclude che le cooperative sociali di

cui all'art. 1, lettera b), della citata legge n. 381/1991 possano

essere riconosciute come laboratori protetti, qualora possiedano i

requisiti prescritti, e, pertanto, possano partecipare agli appalti

riservati ai sensi della citata normativa.

4. Le clausole sociali

Secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 4, della legge n.

381/1991, per i servizi e forniture di valore pari o superiore alla

soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b) del Codice dei

contratti, diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, gli atti di

gara possono prevedere, fra le condizioni di esecuzione, l'obbligo di

eseguire il contratto con l'impiego di persone svantaggiate di cui al

citato art. 4, correlativamente all'adozione di specifici programmi

di recupero e inserimento lavorativo.

Le stazioni appaltanti devono poi vigilare sul rispetto del singolo

programma di lavoro che accompagna ciascun inserimento lavorativo di

soggetti svantaggiati impiegati nel corso dell'esecuzione del

contratto stesso, fissando le condizioni in modo chiaro nei documenti

di gara.

La possibilita' di prevedere "clausole sociali" nell'esecuzione del

contratto e' prevista, in linea generale, dall'articolo 69 del Codice

dei contratti; tale disposizione prevede che "le stazioni appaltanti

possono esigere condizioni particolari per l'esecuzione del

contratto, purche' siano compatibili con il diritto comunitario e,

tra l'altro, con i principi di parita' di trattamento, non

discriminazione, trasparenza, proporzionalita', e purche' siano

precisate nel bando di gara, o nell'invito in caso di procedure senza

bando, o nel capitolato d'oneri. Dette condizioni possono attenere,

in particolare, a esigenze sociali o ambientali".

Le clausole sociali inserite devono quindi essere compatibili con il

diritto comunitario e, in particolare, con i principi di parita' di

trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalita';

compatibilita' che si configura, secondo il 33° considerando della

direttiva 2004/18/CE, "a condizione che non siano, direttamente o

indirettamente, discriminatorie e siano indicate nel bando di gara o

nel capitolato d'oneri".

Proprio al fine di valutare tale compatibilita', l'articolo 69, comma

3, del Codice dei contratti ha previsto la possibilita' per le

stazioni appaltanti di richiedere all'Autorita' un pronunciamento su

tale aspetto delle clausole del bando contemplanti "particolari

condizioni di esecuzione del contratto", al fine di evitare, come

evidenziato dal Consiglio di Stato in sede di parere sul Codice (n.

355/2006), che tali clausole incidano negativamente sulle condizioni

di concorrenzialita' del mercato "in modo tale da discriminare o

pregiudicare alcune categorie di imprenditori, determinando cosi'

un'incompatibilita' delle previsioni del bando o dell'invito con il

diritto comunitario".

L'Autorita', ad esempio, ha ritenuto che l'impiego di persone con

disabilita', quale condizione di esecuzione dell'appalto, e' conforme

al disposto dell'art. 69 del Codice dei contratti sia in quanto

modalita' di prestazione del servizio finalizzata al perseguimento di

obiettivi sociali sia in virtu' della compatibilita' con il diritto

comunitario e con i principi del Trattato CE richiamati (cfr. pareri

sulla normativa 4 aprile 2012, n. 7; 14 maggio 2009, n. 8).

Parimenti, e' stato ritenuto compatibile con la normativa di settore

un protocollo d'intesa stipulato tra regione ed aziende sanitarie

mediante il quale veniva individuata, a monte, una quota di servizi

da affidare mediante il convenzionamento con le cooperative sociali

di tipo B ovvero con inserimento di clausole sociali come condizioni

di esecuzione (cfr. parere sulla normativa 10 marzo 2011, n. 6).

Sotto il profilo formale, la costante interpretazione dell'Autorita'

e' nel senso di ritenere che la stazione appaltante sia tenuta a

prevedere la clausola sociale nel capitolato speciale di appalto e

nel bando di gara, onorando gli obblighi pubblicitari richiesti dalla

norma. In altri termini, le condizioni di esecuzione devono essere

adeguatamente evidenziate in una clausola espressa del bando di gara.

Sulla base di quanto sopra considerato

IL CONSIGLIO

Adotta la presente determinazione.

Roma, 1° agosto 2012

Il Presidente: Santoro

Il relatore: Calandra

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 3 agosto 2012

Il segretario: Esposito



11.09.2012 Istituto Poligrafico e Zecca dello

Stato 10:20:48

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